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Sorveglianza sanitaria straordinaria lavoratori
A TUTTI I LAVORATORI
Si rammenta che, come già in precedenza rappresentato con circolare n. 225/2020, l’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) dispone l’avvio della “sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.
Si rammenta altresì che è specifico obbligo dei lavoratori comunicare al datore di lavoro (Dirigente Scolastico) eventuali condizioni patologiche, purché documentate, che li espongano maggiormente ai rischi derivanti da infezione Covid-19. I lavoratori devono pertanto farsi parte attiva nel segnalare l’eventuale sussistenza di patologie attivando la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. del D.Lgs 81/2008 corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata a supporto della valutazione del medico competente. Si rammenta per gli adempimenti del caso il nominativo del medico competente del nostro Istituto, Dott.ssa Erika Mora, da contattare attraverso la mail: info@centrosansimone.it (All’attenzione della Dott.ssa Mora).
Si precisa infine che, per effetto del disposto dell’art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), un eventuale giudizio di inidoneità alla mansione adottato dal medico competente, anche in via temporanea, non dà diritto all’esonero dal servizio ed è pertanto equiparato a malattia qualora il rapporto di lavoro non possa proseguire in modalità di lavoro agile.
La Dirigente
Chiara de Ioanna